Lo Statuto
Titolo I:
L’Associazione
Art.1 E’ costituita un’Associazione
volontaria denominata “Associazione Volontari Sanremo – Squadra Antincendi
Boschivi San Bartolomeo”.
Art.2 La sede dell’Associazione è in
Sanremo e potrà essere trasferita dal Consiglio Direttivo senza delibera
assembleare. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sezioni distaccate al fine
di raggiungere gli scopi sociali.
Art.3 L’Associazione è apartitica,
apolitica, aconfessionale, aperta a uomini e donne, di qualsiasi stirpe e
popolo del mondo, e non persegue scopo di lucro. Potranno essere soci,
Associazioni ed Enti privati e pubblici, aventi finalità e scopi affini o
complementari.
Art.4 L’Associazione ha durata
illimitata. Essa si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungimento degli
scopi sociali e con deliberazione assembleare presa a maggioranza dei 2/3 (due
terzi) dei soci aventi diritto al voto.
Art.5 Scopi dell’Associazione sono:
a) La
salvaguardia del patrimonio boschivo con la prevenzione, l’avvistamento e lo
spegnimento degli incendi;
b) L’attività
di soccorso, anche con l’organizzazione di un gruppo di donatori di sangue;
c) L’attività
di previsione, prevenzione e soccorso, in vista od in occasione di calamità
naturali, catastrofi od altri eventi (Protezione Civile);
d) Sviluppo
nel cittadino dello spirito ecologico, anche con organizzazione di
manifestazioni promozionali;
e) Istituzione
di corsi di addestramento per interventi di assistenza e di soccorso per ogni
tipo di emergenza, anche in collaborazione con gli Enti preposti;
f) Dare
ai propri associati, assistenza con provvidenze e normative tecniche e legali.
L’Associazione
potrà compiere ogni operazione economica o finanziaria, che il Consiglio
Direttivo riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale, senza
limitazione alcuna. Essa potrà partecipare ad altre associazioni, Società ed
Enti aventi scopi analoghi, al fine del raggiungimento dell’oggetto sociale.
Art.6 L’Associazione non risponderà
per i danni causati da uno dei soci a terzi o al socio stesso, qualora non
abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia.
Art.7 I volontari che operano per
l’Associazione, si riconosceranno per un fregio riportante il nome della
squadra e la sede. Essi vestiranno idonei indumenti. Sono vietate
mostreggiature e distintivi militari o che comunque possano confondersi con i
corpi armati dello Stato.
Titolo II: I Soci
Art.8 Ogni cittadino Italiano o
Straniero potrà essere socio dell’associazione, purchè in possesso di
sufficienti requisiti morali, previa accettazione con delibera fatta dal
Consiglio Direttivo, il quale stabilirà le modalità, i limiti e l’importo
dell’eventuale quota associativa.
Art.9 Si distinguono le seguenti
categorie di Soci: Fondatori, Benemeriti, Effettivi, Ordinari, Simpatizzanti.
Con la domanda di ammissione, l’aspirante Socio si impegna a rispettare, in
caso di accettazione, lo Statuto ed i regolamenti interni e tutte le decisioni
che il Consiglio Direttivo e le Assemblee sanzionassero. Le domande di
iscrizione di giovani e fanciulli di età inferiore ai 18 (diciotto) anni, con
le formalità di cui sopra, dovranno essere convalidate dall’assenso del padre e
della madre, o di chi ne fa legalmente le veci.
Il
Consiglio Direttivo, decide in modo inappellabile sulle domande presentate, e
non è tenuto a dare giustificazione al richiedente sulla sua decisione in
materia. La votazione del Consiglio Direttivo, qualora vi sia contestazione, o
comunque su richiesta di uno dei componenti, deve essere segreta.
Art.10 Sono Soci
Fondatori, tutti coloro che saranno iscritti a libro Soci entro 1 (uno) mese
dalla costituzione e godranno di tutti i benefici che saranno stabiliti dal
Consiglio Direttivo.
Art.11 Sono Soci
Benemeriti quelle persone alle quali l’associazione debba particolare
riconoscenza e quelle che, spontaneamente, versano una tantum contributi in
denaro ed in opera per il suo sviluppo, di notevole entità. Vengono nominati
dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione all’Assemblea. Possono far parte
dell’Associazione, anche Società ed Enti senza diritto al voto; detti soci,
pagano una quota sociale di importo libero.
Art.12 Sono Soci
Effettivi i Soci Fondatori, e coloro che abbiano partecipato attivamente per
almeno due anni, salvo deroghe, e che ne facciano richiesta scritta e vengano
accettati con le modalità di cui all’art.7.
I
Soci Fondatori sono di diritto Soci Effettivi. Partecipano all’Assemblea con
diritto di voto.
Art.13 Sono Soci
Ordinari, tutti coloro che frequentano l’associazione e partecipano agli
interventi previsti dall’oggetto sociale o comunque stabiliti dal Consiglio
Direttivo, pur non rientrando nelle altre categorie. Partecipano all’Assemblea
senza diritto di voto.
Art.14 Sono Soci
Simpatizzanti (o Sostenitori), tutti coloro che, pur non rientrando nelle altre
categorie e non partecipando attivamente agli interventi operativi, ne facciano
richiesta con le modalità di cui all’art.7. Rientrano in questa categoria i
giovani, i bambini, gli anziani e gli invalidi. Partecipano all’Assemblea senza
diritto di voto.
Art.15 La qualifica di
socio si perde per dimissioni o per radiazione pronunciata dal Consiglio
Direttivo per gravi motivi e/o gravi infrazioni allo Statuto e/o al Regolamento
Sociale.
Il
Socio che intende dimettersi deve presentare al Consiglio Direttivo
dichiarazione scritta, a mezzo lettera raccomandata. Il provvedimento di
radiazione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato,
che potrà ricorrere al Collegio dei Provibiri entro 30 (trenta) giorni dalla
raccomandata stessa.
Art.16 Ogni Socio è
tenuto a presentarsi, a seconda della propria disponibilità, su chiamata
tempestivamente comunicata dai membri del Consiglio o da altri appositamente
delegati in servizio di pattuglia per la prevenzione, l’avvistamento e lo
spegnimento degli incendi boschivi, nonché per gli altri interventi ritenuti
utili e necessari.
Tutte
le prestazioni ed attività fornite dagli aderenti, nessuna esclusa, saranno
svolte spontaneamente e gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto.
Agli stessi potrà essere corrisposto solo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute, nei limiti preventivamente stabiliti
dall’Associazione.
Titolo III: Organi
Sociali
Art.17 Gli organi
sociali sono:
a)
L’assemblea;
b)
Il Consiglio Direttivo;
c)
Il Presidente;
d)
I Vice Presidenti;
e)
Il Segretario;
f)
Il Collegio dei
Revisori dei Conti;
g)
Il Collegio dei
Provibiri.
Gli
Organi sociali vengono eletti dall’Assemblea dei Soci. Tutte le cariche
associative, nessuna esclusa, sono gratuite.
Art.18 L’ASSEMBLEA
All’Assemblea
possono partecipare tutti i Soci in regola con le quote sociali, ma vi hanno
diritto di voto soltanto i Soci effettivi. Le convocazioni dell’Assemblea
ordinaria devono essere effettuate mediante lettera raccomandata, postale o a
mano o avviso telefonico contenente l’ordine del giorno, da inviarsi almeno 6
(sei) giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea,
ovvero, mediante avviso affisso all’Albo dell’Associazione, almeno 12 (dodici)
giorni prima. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all’anno, entro il 30 Giugno, per l’approvazione del bilancio e degli indirizzi
dell’attività sociale. L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal
Presidente dell’Associazione, dai Vice Presidenti, dal Segretario, dal
Consiglio Direttivo, su iniziativa propria o di almeno il 50% (cinquanta per
cento) dei Soci dell’Associazione o dal Collegio dei Revisori. L’Assemblea
ordinaria e straordinaria dei soci, deve essere convocata nella zona di
Sanremo.
Art.19 Ogni socio avente diritto al voto, può farsi
rappresentare da altro socio, mediante
semplice delega. Sono ammesse fino a tre deleghe per socio, per le assemblee
sia ordinarie che straordinarie.
Art.20 L’Assemblea è
presieduta dal Presidente, con la collaborazione del Segretario, che firmeranno
il verbale. Nelle Assemblee ordinarie, è necessaria la maggioranza più 1 (uno)
dei votanti. Nelle Assemblee straordinarie, è necessaria la maggioranza dei due
terzi dei votanti. Le Assemblee sono valide con il 50% (cinquanta per cento)
dei Soci aventi diritto al voto in I° Convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al
voto in II° Convocazione, presenti sia personalmente che per delega. Per
variare lo Statuto Sociale o trasformare l’Associazione, sono sufficienti le
presenze e le maggioranze di cui sopra, purchè vi sia la preventiva
approvazione del Consiglio Direttivo.
Art.21 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione
è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo, formato da 11 (undici)
consiglieri, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto. Sono
inoltre consiglieri di diritto, tutti coloro che saranno chiamati a ricoprire
incarichi specifici di particolare responsabilità. Il Consiglio Direttivo
elegge nel proprio seno, il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e nomina coloro
che devono ricoprire incarichi specifici. Il Consiglio Direttivo dura in carica
per 3 (tre) anni. Esso è regolarmente costituito quando vi partecipi la
maggioranza dei suoi componenti di diritto. Esso delibera a maggioranza dei
presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del
Consiglio Direttivo.
Art.22 Il Consiglio
Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, dei Vice Presidenti, o
del Segretario, e quando ne farà richiesta la metà del Consiglio, del Collegio
dei Revisori dei Conti o dei Provibiri.
Art.23 Il Consiglio
Direttivo:
a)
Predispone il bilancio
preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci, la relazione
annuale e tecnica dell’attività sociale ed i programmi dell’attività da
svolgere;
b)
Stabilisce la data
dell’Assemblea Ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta all’anno, e
convoca l’Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, sia essa
richiesta dai Soci o sal Collegio dei Revisori;
c)
Esegue le delibere
dell’Assemblea e cura in generale gli affari di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
d)
Predispone ed approva
il regolamento interno, per l’ordinamento delle attività sociali e le relative
modifiche;
e)
Predispone ed approva i
programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione
f)
Assume e licenzia
l’eventuale personale dipendente, fissando i rapporti e le retribuzioni,
secondo le leggi vigenti;
g)
Amministra il
patrimonio sociale, con tutti i più ampi poteri ordinari e straordinari,
gestisce l’Associazione e decide di tutte le questioni sociali, che non siano
di competenza dell’Assemblea.
Art.24 Il Presidente è il rappresentante legale
dell’Associazione; la firma sociale spetta al Presidente o ai Vice Presidenti,
congiunti tra loro o col Segretario .
Art.25 I Vice Presidenti, sostituiscono il Presidente in
caso di assenza o di impedimento, anche con la firma sociale, purchè sempre
abbinate fra almeno due di loro, oppure con quella del Segretario. La firma di
un Vice Presidente, costituisce la prova dell’assenza o impedimento del
Presidente.
Art.26 Il Consigliere Segretario dà esecuzione alle
delibere del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni,
ordina il funzionamento dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali,
provvede all’organizzazione dell’attività del’Associazione, predispone il
Regolamento Interno. Egli, inoltre, compila e cura la tenuta e l’aggiornamento
del libro delle cariche sociali: gli estratti di tale libro, certificati
conformi dal Segretario, fanno stato per l’individuazione di coloro che
ricoprono le cariche sociali medesime.
Art.27 Il Consigliere Tesoriere, cura l’Amministrazione dell’Associazione, secondo le delibere del
Consiglio Direttivo, e particolarmente tiene la cassa sociale e ne è
responsabile di fronte al Consiglio.
Art.28 IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il
Collegio dei Revisori e composto da 3 (tre) membri effettivi eletti
dall’Assemblea dei Soci. Essi durano in carica un anno; i Revisori eletti,
eleggono tra loro il Presidente, nella loro prima riunione. Il Collegio dei
Revisori dei Conti, ha il controllo della gestione dell’Associazione de dei
Fondi sociali, e presenta all’Assemblea una relazione scritta dei controlli
effettuati. Per motivi del suo ufficio, può richiedere la convocazione
dell’Assemblea.
Art.29 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il
Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell’ambito
dell’Associazione e che interessano uno o più soci, o propone al Consiglio
Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Ne fanno perte due membri,
eletti dall’Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni. Il Collegio dei Probiviri
è presieduto dal Presidente, con diritto di voto; in assenza di questi, è
presieduto da un Vice Presidente. Si raduna su richiesta di almeno 2 (due)
Consiglieri, 5 (cinque) soci o di un socio interessato dalla vertenza. In caso
di ballottaggio, il voto di chi lo presiede, vale 2 (due) voti. Le riunioni del
collegio dei Probiviri sono valide purchè siano presenti almeno 2 (due) dei
suoi membri.
I
Consiglieri, i Revisori, i Probiviri e quanti altri abbiano incarichi sociali,
decadono automaticamente dalla carica, dopo tre assenze ingiustificate nelle
riunioni, alle quali dovevano partecipare come membri di diritto. Tuttavia,
fatta eccezione per il Presidente, gli altri Consiglieri non potranno fare
parte del Collegio de Probiviri, né di quello dei Revisori dei Conti.
Art.30 Tutte le eventuali controversie tra soci e tra
questi e l’Associazione o i suoi Organi Sociali, saranno sottoposte, con l’esclusione
di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri, i
quali giudicheranno ex bono et aequo, senza
formalità di procedura ed inappellabile.
I
Probiviri, giudicheranno anche in merito alle azioni scorrette degli associati.
Per
quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle
disposizioni contenute dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Sanremo; 23/01/1998